Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34876 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34876 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE BERNARDIS MAURIZIO N. IL 07/05/1983
avverso la sentenza n. 3294/2012 TRIBUNALE di BARI, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 10/06/2014
R.G. 48661/2013
FATTO E DIRITTO
1.-L’avvocato Luciano Marchianò,difensore di De Bernardis Maurizio ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari che ha applicato la
pena concordata in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 56, 629 comma 3 nn.1 e 3,
art.7 legge n.156 del 1991 , lamentando il vizio di motivazione in relazione al
mancato proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen..
Questa Corte ha già ritenuto che :”Nel procedimento di applicazione della pena su
richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il
ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento
formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante
dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può
essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti,
presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa
prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto
con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini
dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui
all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n.
5240).
2.1 Nella specie il Tribunale di Bari ha dato conto del controllo effettuato circa la
sussistenza dei fatti e della riconducibilità all’imputato di elementi certi di
responsabilità circa il reato contestato.
3. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
versamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
2.- Il ricorso è manifestamente infondato e ,pertanto, inammissibile.
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa
delle ammende della somma di
(tAp444
4-
euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così dcisin Roma, camera di consiglio del 10 giugno 2014.
DEPC
A\ l’Al