Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34873 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34873 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARGENTI STEFANO N. IL 19/12/1961
avverso la sentenza n. 5947/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 10/06/2014
ARGENTI Stefano, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data
09/04/2013 dalla Corte di Appello di Bologna deducendo VIOLAZIONE
DELL’ART. 133 COD. PEN. per non avere la Corte territoriale mitigato il
trattamento sanzionatorio.
quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale deve ritenersi
ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di
legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere
discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento
sanzionatorio.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in