Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34873 del 07/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34873 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARNAZZA ALESSANDRO N. IL 18/12/1982
avverso la sentenza n. 14038/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 07/06/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa il 12/10/2012,
confermava la sentenza del Tribunale di Torino, in data 25/09/2007, appellata da
Alessandro Carnazza, imputato del reato di cui all’art. 6 L. 401/1989 (come
contestato in atti) e condannato alla pena di mesi due di reclusione.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato

3. Le censure dedotte nel ricorso sono meramente ripetitive di quanto
esposto in sede di Appello, già esaminate esaustivamente dalla Corte Territoriale
e respinta con congrua motivazione (vedi sentenza 2° grado pagg. 5 – 6).
3.1. La sussistenza di eventuale vizi dell’ordinanza di convalida (del Gup
competente) del provvedimento del Questore di Forlì /Cesena, in data
03/06/2006 – non essendo stata impugnata l’ordinanza in sede di legittimità non inficia l’efficacia dell’ordinanza medesima e del relativo provvedimento del
Questore di Forlì/Cesena.

/i• S.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Alessandro
Carnazza con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 07 Giugno 2013

Il Componente estensore

residente

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in

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