Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34872 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34872 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIGLIUOLO CARMINE N. IL 13/09/1952
avverso la sentenza n. 1782/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 25/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 10/06/2014
•
1. Con sentenza in data 25/06/2013, la Corte di Appello di Bologna
confermava la sentenza pronunciata in data 17/06/2009 dal tribunale di
Ravenna rilevando che, nell’atto di appello, non si contestava
«la
materialità dei fatti e la penale responsabilità del proprio assistito, si
limita a chiedere che allo stesso siano riconosciute le circostanze
c-40-1-.’ivé
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputatoYa mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione
degli artt. 648 – 474 cod. pen. sotto il profilo della mancanza di prova
sull’elemento psicologico.
3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto è stato dedotto,
in sede di legittimità, un motivo attinente al merito non dedotto in sede
di appello.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014
IL
ENTE
attenuanti generiche e, conseguentemente, sia ridotta la pena».