Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34871 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34871 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHANDOUR YUSSEF N. IL 01/07/1978
avverso la sentenza n. 482/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014

1. Con sentenza in data 17/10/2012, la Corte di Appello di Milano
confermava la sentenza pronunciata in data 25/05/2010 dal tribunale di
Monza nella parte in cui aveva ritenuto GHANDOUR Yussef responsabile

2.

Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha

proposto ricorso per cassazione deducendo VIOLAZIONE DEGLI ARTI- . 99/4 E
62

BIS COD. PEN.

per non avere la Corte applicato il giudizio di prevalenza

sulle attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere applicate nella
loro massima estensione.

3. La censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la
motivazione addotta dalla Corte territoriale in ordine alla mera
equivalenza delle attenuanti generiche con la contestata recidiva deve
ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa
sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere
discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento
sanzionatorio ed, in particolare, al bilanciamento ex art. 69 cod. pen.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

del reato di cui all’art. 648 c.p.

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