Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34870 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34870 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA TORRE MELISSA N. IL 27/07/1982
avverso la sentenza n. 2156/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 10/06/2014
1. Con sentenza in data 10/10/2013, la Corte di Appello di Milano
confermava la sentenza pronunciata in data 16/01/2013 con la quale il
Tribunale della medesima città aveva ritenuto LA TORRE Melissa
responsabile del delitto di cui all’art. 646 – 61 n° 11 cod. pen.
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo il seguente
testuale motivo «i/ giudice del gravame non ha esposto sufficientemente
gli elementi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata; non ha
affrontato con criticità la verifica della adeguatezza e della coerenza
logica delle argomentazioni con le quali è stata dimostrata la valenza dei
vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento».
Il ricorso – nei testuali termini in cui la censura è stata dedotta letto in uno con la motivazione della sentenza impugnata, è
manifestamente infondato essendo generico ed aspecifico rispetto alla
motivazione addotta dalla Corte territoriale non illustrando il ricorrente
le ragioni delle proprie doglianze e non consentendone, quindi, lo
scrutinio.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputata, a mezzo del proprio