Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3487 del 08/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3487 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

Data Udienza: 08/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAMBRO FULVIO N. IL 07/06/1957
avverso la sentenza n. 5032/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

< N.R.G.13588 12012 Di Mambro Considerato che: Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) e) c.p.p., in relazione agli artt. 648 e 648 cpv c.p. Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono in modo generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell'art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell'inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473). Premesso che, in tema di delitto di ricettazione, deve affermarsi la consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che bancario in bianco è documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona da questi delegata (cfr.Cass.Sez.II, Sent. n. 22555/2006 Rv. 234654); che II possesso e/o l'uso di un assegno al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione costituisce elemento di prova, per conformità ai criteri logici e giuridici, del reato di ricettazione, in assenza di plausibili giustificazioni in ordine all'acquisizione del titolo (cfr.Sez.II, Sent. n. 45569/2009 Rv. 245631); che affinché possa trovare applicazione l'ipotesi prevista dal capoverso dell'art.648, è necessario che la cosa ricettata sia di valore economico irrilevante o scarsamente rilevante, che pur in presenza di un valore modesto, il giudice può comunque escludere il "fatto di particolare tenuità", prendendo in esame gli ulteriori elementi di valutazione della vicenda ed in particolare ogni altra circostanza, idonea a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole (cfr.Cass.Sez.II, n.11113/1996), che la valutazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, nel caso di ricettazione non deve avere esclusivo riguardo al valore economico della cosa ricettata, ma deve fare riferimento a tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti alla (o alle) persona(e) offesa(e) dal reato quale conseguenza diretta del fatto illecito e, perciò, ad esso riconducibili, la cui tenuità - gravità deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. L'apprezzamento del giudice di merito, quando è sorretto da logica ed adeguata motivazione, è incensurabile in cassazione (v.Cass.Sez. U, Sent. n. 35535/2007 Rv. 236914); che non è ammessa la duplice valutazione dell'entità del danno ai fini della concessione sia dell'attenuante comune (art. 62 c.p., n. 4) che di quella speciale della ricettazione (art. 648 cpv. c.p.) (Cass.S.U. sent. n. 35535/2007 Rv. 236914), rileva il Collegio che, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, la Corte territoriale ha illustrato le ragioni per le quali, sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto la sussistenza del reato ipotizzato in considerazione del possesso del titolo in assenza di plausibili giustificazioni in ordine all'acquisizione del titolo e congrua la pena irrogata dal primo giudice, in considerazione della gravità del fatto e della non applicabilità dell'attenuante di cui all'art.62 c.p. n.4 essendo stato il danno patrimoniale già valutato ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art.648 cpv c.p. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost.sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000. PQM dichiara mmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle nde. Ro .2013 sore D r. I N C A, N C Il FunkionfEr o h 7c.o riceva o acquisti moduli di assegni bancari al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, dal momento che il modulo di assegno

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA