Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3487 del 07/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3487 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANSICA SALVATORE N. IL 01/04/1959
avverso la sentenza n. 4624/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 07/01/2016

Motivi della decisione
L’imputato Sansica Salvatore ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Palermo
che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Trapaniln data 28/10/2011, ne ha ribadito
la condanna alla pena di otto mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e
lesioni personali aggravate (artt. 337, 61 n. 2, 582, 585, 576 comma 1 n. 1 cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, essendo, per contro, pacifica la
astratta e concreta riconducibilità del fatto (divincolamento violento e successiva fuga dallo
esercizio commerciale gestito dal figlio Alberto, dove l’imputato era stato rintracciato in vista di
un’imminente perquisizione domiciliare a suo carico finalizzata alla ricerca di armi) all’ipotesi di
reato di resistenza a pubblico ufficiale e delle connesse lesioni personali cagionate al pubblico
ufficiale in servizio.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 gennaio 2016

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per essere stata qualificata la
condotta contestatagli ai sensi dell’art. 337 cod. pen, sebbene non finalizzata ad interdire od
ostacolare al pubblico ufficiale lo svolgimento di atti del suo ufficio, in realtà riguardante un
soggetto terzo; deduce, inoltre, violazione di legge riguardo alla ritenuta sussistenza della
aggravante teleologica di cui all’art. 61 n.2 cod. pen. e al mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 4 d. lgt. n. 288 del 1944.

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