Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34869 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34869 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUDDU ETTORE N. IL 19/10/1971
avverso la sentenza n. 1053/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014

PUDDU Ettore, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso
per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 08/05/2013
dalla Corte di Appello di Torino deducendo VIOLAZIONE DELL’ART. 133 COD.
PEN.

per non avere la Corte territoriale mitigato il trattamento

La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in
quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale deve ritenersi
ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di
legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere
discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento
sanzionatorio.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014

sanzionatorio.

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