Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34868 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34868 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORELLO CARLO N. IL 04/12/1987
BEVILACQUA MASSIMO N. IL 21/12/1983
avverso la sentenza n. 816/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 08/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014

1. Con sentenza in data 08/10/2013, la Corte di Appello di Reggio
Calabria confermava la sentenza pronunciata in data 01/02/2013 dal
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima città che
aveva ritenuto MORELLO Carlo e BEVILACQUA Massimo responsabili dei
reati di cui agli artt. 56/629 – 624/625 n° 7 cod. pen. negando la

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, con un
unico ricorso a mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per
cassazione deducendo LA

VIOLAZIONE DELL’ART.

62

BIS COD. PEN

La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in
quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale a pag. 2 deve
ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa
sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere
discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento
sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche atteso che la
Corte ha anche motivato in ordine ai pretesi elementi a favore
dell’imputato.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma
di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014

concessione della attenuanti generiche.

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