Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34867 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34867 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMODEI EMANUELE N. IL 05/09/1987
avverso la sentenza n. 12242/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 10/06/2014
1. Con sentenza in data 10/10/2012, la Corte di Appello di Napoli
confermava la sentenza pronunciata in data 14/10/2008 con la quale il
Tribunale della medesima città aveva ritenuto AMODEI Emanuele
responsabile del delitto di cui all’art. 648 cod. pen.
Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte aveva motivato
in modo apparente e che aveva ignorato che egli era incensurato.
3. Il ricorso – nei termini in cui la censura è stata dedotta – è
manifestamente infondato essendo generico ed aspecifico rispetto alla
motivazione addotta dalla Corte territoriale non illustrando il ricorrente
le ragioni delle proprie doglianze e non consentendone, quindi, lo
scrutinio.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014
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