Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34866 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34866 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARSIGLIA STANISLAO N. IL 13/02/1957
avverso la sentenza n. 11437/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014

1. Con sentenza in data 26/09/2012, la Corte di Appello di Napoli
confermava la sentenza pronunciata in data 16/09/2008 dal giudice
monocratico del tribunale della medesima città nella parte in cui aveva
ritenuto MARSIGLIA Stanislao colpevole del solo reato di cui agli art.
648 cod. pen. avendo dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: a) la
grossolanità del falso; b) l’insussistenza del reato di ricettazione per
impossibilità del reato presupposto e, comunque, perché era
configurabile l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 473/1 primo periodo e,
quindi, l’imputato non poteva essere ritenuto responsabile del delitto di
ricettazione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura sub a), riproposta con il presente ricorso, va ritenuta
null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di
legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con
motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva,
rilevando, in punto di fatto, che i falsi non erano affatto grossolani.
Stessa cosa dicasi per la censura sub b) che è stata presa
ampiamente in considerazione dalla Corte territoriale che, però, con
motivazione, ampia, logica e coerente con gli evidenziati elementi
fattuali e del tutto in linea con la costante giurisprudenza di questa
Corte di legittimità, l’ha disattesa ritenendo sussistente l’ipotesi di cui
all’art. 473/1 seconda parte (pag. 5-6 sentenza).
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.

1

all’art. 473 cod. pen. (per avere fatto uso di marchi e segni contraffatti)

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA

1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014

il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €

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