Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34865 del 07/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34865 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA PORTA PAOLO N. IL 06/10/1970
avverso la sentenza n. 4510/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di GENOVA, del 10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 07/06/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.11 Gup del Tribunale di Genova, con sentenza emessa il 10/10/2012, ex
art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Paolo La Porta – imputato dei
reati di cui agli artt. 416 cod. pen.; 147, comma 1, d.lgs. 219/2006, 73, comma
1 bis, d.P.R. 309/1990; 9, comma 7, L. 376/2000; 348 e 443 cod. pen., cor4
contestato in atti – la pena di anni due di reclusione ed C 4.600,00 di multa.
proc. pen., in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cod.
proc. pen.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Gup – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Paolo La
Porta con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 07 Giugno 2013
Il Componente estensore
Il Prgisidente
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, ex art. 606, lett. e) cod.