Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34864 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34864 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSENTINO MASSIMO N. IL 07/05/1983
avverso la sentenza n. 7893/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014

1. Con sentenza in data 16/04/2013, la Corte di Appello di Napoli
confermava la sentenza pronunciata in data 24/05/2007 con la quale il
giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Noia, all’esito del
giudizio abbreviato, aveva ritenuto COSENTINO Massimo responsabile

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti
motivi: a) irritualità della ricognizione personale; b) inattendibilità della
individuazione fotografica; c) mancata ammissione di una prova decisiva
consistente nella testimonianza dei familiari dell’imputato; d) violazione
delle norme (artt. 133 – 62 bis – 99 cod. pen.) sul trattamento
sanzionatorio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Tutte le censure, infatti, riproposte con il presente ricorso, vanno
ritenuta null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede
di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale – nel prendere
in esame i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli
indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità,
carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata
tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e,
quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile: alla declaratoria di
inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e

1

del delitto di rapina aggravata ai danni di Coppola Rosa.

CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Roma 10/06/2014

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