Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34863 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34863 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC BRAHIM N. IL 23/03/1969
AHMETOVIC RADILA N. IA8/03/1973
avverso la sentenza n. 12401/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014

1. Con sentenza in data 14/01/2013, la Corte di Appello di Napoli
confermava la sentenza pronunciata in data 02/02/2009 con la quale il
tribunale della medesima nella parte aveva ritenuto AHMETOVIC Brahim
e AHMETOVIC Radila colpevoli del reato di cui all’art. 648/1 cod. pen.

particolare tenuità ex art. 648/2 cod. pen. stante il valore non irrisorio
del mezzo.

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, con un
unico ricorso a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per
cassazione deducendo la violazione dell’art. 648/2 cod. pen. in quanto la
ricettazione aveva avuto ad oggetto un veicolo dallo scarso valore
commerciale

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura, infatti, riproposta con il presente ricorso, oltre che
assolutamente generica, va ritenuta null’altro che un modo surrettizio di
introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli
elementi fattuali già presi in esame dalla Corte di merito la quale, con
motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA

1

(furgone provento di furto) respingendo la richiesta di ritenere il fatto di

i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma
di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Roma 10/06/2014

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