Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34861 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34861 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FITTO CROCIFISSO N. IL 27/07/1971
PALMISANO FRANCESCO N. IL 08/11/1979
avverso la sentenza n. 854/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 10/06/2014
1. Con sentenza in data 13/06/2013, la Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto – confermava la sentenza pronunciata in data
10/03/2009 dal Tribunale di Taranto – sezione di Manduria – nella parte
in cui aveva ritenuto FITTO Crocifisso e PALMISANO Francesco
2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, in proprio,
con separati ricorsi peraltro perfettamente identici, hanno proposto
ricorso per cassazione deducendo che avrebbero dovuto essere assolti
non essendo
«emersa in dibattimento la prova certa della sua
responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio».
3. I ricorsi – nei testuali termini in cui la censura è stata dedotta sono manifestamente infondati essendo generici ed aspecifico rispetto
alla motivazione addotta dalla Corte territoriale non illustrando i
ricorrenti le ragioni delle proprie doglianze e non consentendone, quindi,
lo scrutinio.
Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in € 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma
di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014
responsabili dei delitti loro rispettivamente ascritti.