Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34861 del 07/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34861 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLONNA MICHELE N. IL 18/11/1958
avverso la sentenza n. 1234/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 07/06/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di appello di Bari, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con cui Michele Colonna era
stato riconosciuto responsabile del reato ex art. 2, co. 1 bis, d.Lvo 463/83,
per avere omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed
stato condannato alla pena di giustizia, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti dell’imputato per i fatti commessi sino all’agosto
2004, perché estinti per prescrizione; ha rideterminato la pena in mesi 1
di reclusione ed euro 300,00 di multa;
-che il Colonna, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo l’errore commesso dal giudice di merito nell’attribuire valore
di prova dell’intervenuto pagamento delle retribuzioni ai modelli DM10;
-che il motivo di annullamento è manifestamente infondato;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla sussistenza del reato
in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto;
-che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la effettiva
corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte di una
imputazione di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali
ed assistenziali, può essere provata sia mediante ricorso a prove
documentali ( i cosiddetti modelli DM10, trasmessi dal datore di lavoro
all’INPS ) e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria ( Cass.
4/3/2010, n. 14839 ): nella specie proprio sulla base dei modelli DM10 la
Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità a carico
dell’imputato;
assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ed era
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 7/6/2013.
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle