Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3486 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3486 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Randazzo Antonino n. il 31/7/1966
avverso l’ordinanza n. 27/2014 pronunciata dalla Corte d’appello di Messina il 19/6/2013;
sentita nella camera di consiglio del 19/12/2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. E. Delehaye, che ha richiesto il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 19/12/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Messina, con ordinanza in data 19/6/20133/3/21014, ha rigettato la domanda proposta da Antonino Randazzo per la riparazione dell’asserita ingiusta detenzione dallo stesso subita in relazione alla prospettata commissione del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso
dalla cui imputazione il Randazzo era stato definitivamente assolto nel merito.
Con il provvedimento impugnato, la corte messinese ha ritenuto il comportamento del Randazzo idoneo a dar causa colpevolmente al provvedimento re-

rapporti con studenti provenienti da facoltà universitarie del Nord Italia, promettendo loro, in cambio di utilità economiche, il superamento di esami e il conseguimento del diploma di laurea, in coerenza alla medesima attività (fonte di illeciti guadagni) organizzata da una locale associazione di stampo mafioso.

2. Avverso il provvedimento della Corte d’appello di Messina, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione il Randazzo, dolendosi della
violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel riconoscere la gravità della colpa del ricorrente, idonea a dar causa – o
a concorrervi – all’adozione della misura cautelare dallo stesso sofferta, senza
che fosse emerso alcun elemento di prova idoneo a prospettare il ricorso di una
condotta – men che meno connotata da colpa grave – anche solo apparentemente idonea a giustificare sul piano causale l’adozione del provvedimento restrittivo
nella specie subito.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con memoria pervenuta in data 3/12/2014, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Secondo il ragionamento coerentemente dipanato nel provvedimento impugnato in questa sede, la corte d’appello di Messina ha riconosciuto, in capo al
Randazzo, il ricorso di consistenti profili di colpa grave nel concorrere a dar causa al provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, per avere lo stesso
intessuto numerosi rapporti con studenti provenienti da facoltà universitarie del
Nord Italia, promettendo loro, in cambio di utilità economiche, il superamento di
esami e il conseguimento del diploma di laurea, in coerenza alla medesima attività (fonte di illeciti guadagni) organizzata da una locale associazione di stampo
mafioso; associazione nelle cui fila, peraltro, militava (secondo le definitive de-

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strittivo della propria libertà personale, per avere lo stesso intessuto numerosi

terminazioni dell’autorità giudiziaria) uno dei soggetti con i quali il Randazzo intratteneva da tempo rapporti.
Del tutto correttamente la corte territoriale ha rilevato la decisiva valenza
causale di tali condotte gravemente colpose dei Randazzo (in relazione alla successiva adozione della misura cautelare detentiva assunta a suo carico), avendo
coerentemente e logicamente riconosciuto come la valutazione di tali condotte
nriillantatorie (così ragionevolmente ipotizzate in sede di merito) fosse valsa a riscontrare la creazione di una colpevole falsa apparenza in ordine all’effettiva par-

ta da un soggetto da tempo in contatto con l’odierno ricorrente.
In modo del tutto ragionevole e sulla base di una motivazione pienamente
coerente sul piano logico e congruamente lineare in termini argomentativi, pertanto, la corte territoriale ha ravvisato la colpa grave del ricorrente nell’aver volontariamente determinato una situazione di fatto di presumibile grave sospetto
a suo carico (al punto da corroborare il grave quadro indiziario delineatosi nei
termini idonei a determinare l’adozione del ricordato provvedimento restrittivo
della libertà personale), con la conseguente corretta reiezione della pretesa riparatoria dallo stesso originariamente avanzata.

4. Le considerazioni che precedono valgono a giustificare il riscontro
dell’infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dal ricorrente, cui segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate
come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché a rimborsare al Ministero le spese
sostenute per il presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/12/2014.

tecipazione alla consorteria criminale svolgente la medesima attività e partecipa-

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