Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3486 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3486 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUCCOLERI ANTONIO N. IL 28/11/1961
avverso la sentenza n. 64/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 08/10/2013

RG. 13544/2013 Bruccoleri

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione delfart.606 lett. e), c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e illogicità delle motivazioni in ordine al
giudizio di responsabilità e alla sussistenza del reato di truffa aggravata e falso.
Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del

anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000, Rv.216473).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza dei reati,
avendo la Corte ampiamente illustrato le ragioni per le quali l’istanza di dilazione dei pagamenti dovuti era del
tutto ininfluente in quanto successiva alla commissione del reato e alla percezione dei canoni sulla base delle
false attestazioni rilasciate.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
00 in favore della Cassa delle ammende.

1

gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma

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