Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34859 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34859 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOTARO FRANCESCO GIUSEPPE N. IL 18/03/1951
ARDOLINO PIETRO N. IL 20/08/1965
avverso la sentenza n. 897/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 10/06/2014
1. Con sentenza in data 05/04/2013, la Corte di Appello di Salerno confermava la
sentenza pronunciata in data 14/06/2007 dal giudice monocratico del tribunale della
medesima città nella parte in cui aveva ritenuto NOTARO Frah tte ARpouNe Pietro
colpevoli del reato di insolvenza fraudolenta (mancato pagamento di pedaggi autostradali).
2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo del proprio
essere ritenuti responsabili di condotte tenute da terzi.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura, infatti, riproposta con il presente ricorso, oltre che generica, va ritenuta
null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova
valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito
la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o
contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed
alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata
inammissibile.
Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in E 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014
difensore, hanno proposto un unico ricorso per cassazione deducendo che non potevano