Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34858 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34858 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRASSINETI RENATO N. IL 18/02/1951
avverso la sentenza n. 4005/201* -RIBUNALE di VELLETRI, del
15/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014

1.

FRASSINETI Renato, a mezzo del proprio difensore, ha

proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data
15/10/2013 con la quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Velletri gli aveva applicato la pena concordata con il P.M. per i reati di
cui agli artt. 648 bis

490 61 n° 2 cod. pen. deducendo:

mancata motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non
punibilità;
1.1 mancata motivazione in ordine alla qualificazione giuridica
(art. 648 bis, invece che art. 648 cod. pen.).

2. La censura è manifestamente infondata per le ragioni di
seguito indicate.
2.1. Quanto alla violazione dell’art. 129 cod. pen., questa Corte,
ha reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità del rito e
della centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza – fermo restando
che alla parte è preclusa la possibilità di contestare, con i motivi di
impugnazione, ‘i termini fattuali dell’imputazione (SSUU 20/1999) occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi strutturali della
motivazione «soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario,
una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU.
5777/1992.

2.t. Quanto alla qualificazione giuridica, questa Corte ha
precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la
sentenza di applicazione della pena su richiesta per errata qualificazione
giuridica del fatto deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui trattisi di un
errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un
indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso,
escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di

l

1.1. violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla

motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini
di opinabilità: Cass. 44278/2007.
Sulla base di tali principi deve ritenersi che il Tribunale ha
operato il doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art
129 cpp., rilevando che dagli atti, analiticamente indicati, non

proscioglimento, ai fatti era stata data la corretta qualificazione giuridica
e la pena era congrua.
Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione
richiesto sul punto.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 10/06/2014
IL

risultavano elementi evidenti che potessero portare ad una pronuncia di

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