Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34856 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34856 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO FRANCO N. IL 24/08/1962
DI ROCCO OSVALDO N. IL 01/01/1958
DI ROCCO ALFREDO N. IL 28/08/1982
DI ROCCO GUERRINO N. IL 16/10/1960
avverso la sentenza n. 2426/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TERAMO, del 20/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014

1. DI ROCCO Franco, DI ROCCO Osvaldo, DI ROCCO Alfredo, DI
ROCCO Guerrino, in proprio, con separati ricorsi peraltro perfettamente
identici, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
pronunciata in data 20/09/2013 con la quale il giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Teramo aveva loro applicato la pena

pen. in relazione alla mancata motivazione in ordine alla sussistenza di
cause di non punibilità.

2. La censura è manifestamente infondata per le ragioni di
seguito indicate.
Quanto alla violazione dell’art. 129 cod. pen., questa Corte, ha
reiteratamente affermato che, in funzione della particolarità del rito e
della centralità dell’atto negoziale che lo caratterizza – fermo restando
che alla parte è preclusa la possibilità di contestare, con i motivi di
impugnazione, i termini fattuali dell’imputazione (SSUU 20/1999) occorre una specifica indicazione di tutti gli elementi strutturali della
motivazione «soltanto nel caso in cui dagli atti o della deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente in caso contrario,
una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta della legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art 129 cpp»: SS.UU.
5777/1992.

Sulla base di tali principi deve ritenersi che il giudice per le
indagini preliminari ha operato il doveroso controllo sull’insussistenza
delle condizioni ex art 129 cpp., rilevando che dagli atti non risultavano
elementi evidenti che potessero portare ad una pronuncia di
proscioglimento, ai fatti era stata data la corretta qualificazione giuridica
e la pena era congrua.
Tanto basta per ritenere adempiuto all’obbligo di motivazione
richiesto sul punto.

1

concordata con il P.M. deducendo la violazione dell’art. 129 cod. proc.

3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,

equitativamente in € 2.000,00 ciascuno

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma
di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 10/06/2014

ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina

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