Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34855 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34855 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AZZOLINA UMBERTO PRIMO N. IL 20/12/1959
avverso la sentenza n. 108/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014


Con sentenza del 02/07/2013, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza con la quale, in data
13/12/2010, il g.m. del tribunale di Enna aveva ritenuto AZZOLINA Umberto primo colpevole dei reati di cui agli artt.
81 -61 n° 11 – 640/1-3 (capo sub a) e 61 n° 2— 482-476 c.p. ai danni di Miraglia Renata Maria Vanda.

Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore ha dedotto i seguenti motivi:
Manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte travisato le dichiarazioni della parte offesa in quanto
«non risulta in alcun modo che l’Azzolina abbia percepito somme diverse da quelle strettamente professionali per la
tenuta della contabilità fiscale- tributaria»;

Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto alla prima censura, il ricorrente si limita ad offrire una versione dei fatti completamente diversa da
quella effettuata all’unisono da entrambi i giudici di merito alla stregua di un univoco compendio probatorio
puntualmente analizzato e valutato e senza che nella motivazione sia ravvisabile alcun vizio motivazionale.
Di conseguenza, trattandosi di una censura con la quale il ricorrente tenta, in modo surrettizio di ottenere una
nuova ed alternativa valutazione del merito, la medesima va ritenuta manifestamente infondata.
Ugualmente dicasi per la prescrizione che ad oggi non è ancora maturata.
Infatti, posto che al ricorrente risulta contestata e ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale (cfr sentenza
di primo grado):
per il reato di truffa di cui al capo a), consumato fino al febbraio 2007, e al quale, quindi si applica la
nuova normativa, il termine massimo di prescrizione è pari ad anni dieci;
al reato di cui al capo b), pur a volerlo ritenere consumato nel novembre 2005 (secondo quanto stabilito
nel capo d’imputazione), si applica la nuova normativa in quanto più favorevole e, quindi, il termine
massimo di prescrizione è pari ad anni dieci, mesi dieci e gg 20.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in E 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Violazione dell’art. 157 c.p. per non avere la Corte dichiarato la prescrizione di entrambe le ipotesi dei reati.

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