Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34854 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34854 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASCIO MATTEO N. IL 27/01/1962
avverso la sentenza n. 2903/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014

1. Con sentenza in data 03/07/2013, la Corte di Appello di
Palermo confermava la sentenza pronunciata in data 09/02/2012 con la
quale il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Marsala aveva
ritenuto CASCIO Matttcolpevole dei reati di cui agli artt. 56-629 – 582

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo il travisamento
della prova e l’illogicità della motivazione, per non avere la Corte tenuto
in adeguata considerazione la testimonianza di Rizzuto Giuseppe
riscontrata dalla certificazione medica prodotta dal ricorrente. In altri
termini, secondo il ricorrente, non era stato lui ad aggredire e
minacciare la Zinnanti (sua ex amante) ma era stata questa ad
aggredirlo.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura, infatti, riproposta con il presente ricorso, va ritenuta
null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di
legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con
motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva sotto
tutti i profili dedotti nuovamente in questa sede.
Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze
o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su
una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di
mero merito, va dichiarata inammissibile.
Sul punto, va, infatti, rilevato che, in sede di legittimità, non è
possibile dedurre come motivo il “travisamento del fatto”, giacchè è
preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito: ex plurimis Cass. 4675/2006 Rv. 235656.
E’, invece ammissibile il travisamento della prova, ma, nell’ipotesi
di una cd. doppia conforme (come nel caso di specie) il vizio di

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cod. pen. ai danni di Zinnanti Caterina.

travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo
nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che
l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima
volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del
provvedimento di secondo grado. Infatti, in considerazione del limite del

elementi fattuali che comportino la rivisitazione dell’iter costruttivo del
fatto, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche
dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non
esaminati dal primo giudice) il sindacato di legittimità, deve limitarsi alla
mera constatazione dell’eventuale travisamento della prova, che
consiste nell’utilizzazione di una prova inesistente o nell’utilizzazione di
un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività,
da quello effettivo.
Poiché, nel caso di specie, il ricorrente fa discendere la diversa
configurazione giuridica da una diversa ricostruzione dei fatti, la censura
dev’essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014
DENTE

devolutum (che impedisce che si recuperino, in sede di legittimità,

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