Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34853 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34853 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COTUGNO GIUSEPPA N. IL 09/10/1978
ALOISI CARMELINA N. IL 06/07/1973
avverso la sentenza n. 75/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014

1. Con sentenza in data 05/04/2013, la Corte di Appello di Messina
confermava la sentenza pronunciata in data 09/12/2010 con la quale il
giudice monocratico del tribunale della medesima città aveva ritenuto
COTUGNO Giuseppa e ALOISI Carmelina responsabili del delitto di cui
agli artt. 633 – 639 bis cod. pen. (occupazione arbitraria di un alloggio

2. Avverso la suddetta sentenza, entrambe le imputate con un
unico ricorso a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per
cassazione deducendo la violazione dell’art. 54 cod. pen. e cioè per non
avere la Corte riconosciuto la suddetta causa di non punibilità in
considerazione del loro stato d’indigenza.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha respinto la censura dedotta dalle ricorrenti
e riproposta in questa sede, rilevando «che non sono emerse, né sono
state dedotte circostanze particolari che abbiano spinto le stesse per
l’assoluta drammaticità della situazione in cui versavano a porre in
essere l’occupazione, sicché l’occupazione non può ritenersi scriminata
ex art. 54 cod. pen.».
La suddetta motivazione, avverso la quale le stesse ricorrenti nulla
hanno saputo o potuto opporre, è del tutto conforme alla costante e più
recente giurisprudenza di questa Corte pronunciata proprio in materia di
occupazione abusiva della case popolari (ex plurimis Cass. 4292/2011
Rv. 251800; Cass. 19147/2013 Rv. 255412): di conseguenza, non
essendo ipotizzabile alcuna violazione di legge, il ricorso va dichiarato
inammissibile con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00
ciascuna.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e

1

dello IACP).

CONDANNA
le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna della
somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Roma 10/06/2014

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