Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34852 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34852 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORSO SEBASTIANO N. IL 31/10/1977
avverso la sentenza n. 1088/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 10/06/2014
1.
CORSO Sebastiano, a mezzo del proprio difensore, ha
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data
19/04/2013 dalla Corte di Appello di Bologna deducendo
DELL’ART.
62
BIS –
133 – 69
COD. PEN.
VIOLAZIONE
per non avere la Corte territoriale
mitigato il trattamento sanzionatorio ritenendo le concesso le attenuanti
tenuto dall’imputato.
2. La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in
quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale deve ritenersi
ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di
legittimità, essendo stato correttamente esercitato il
potere
discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento
sa nzionatorio.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014
generiche prevalenti in considerazione del comportamento post delictum