Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34851 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34851 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GHIANI ALESSIO N. IL 18/09/1970
avverso la sentenza n. 278/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
11/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 10/06/2014
1. GHIANI Alessio, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data
11/06/2013 dalla Corte di Appello di Bologna deducendo
DELL’ART.
62 BIS
—
VIOLAZIONE
133 COD. PEN. per non avere la Corte territoriale
mitigato il trattamento sanzionatorio concedendo le attenuanti
2. La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in
quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale deve ritenersi
congrua e logica alla stregua degli evidenziati elementi fattuali e, quindi,
non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato
correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di
merito in ordine al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014
generiche.