Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3485 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3485 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARBONE NICOLA N. IL 21/02/1986
avverso la sentenza n. 398/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
07/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 08/10/2013

RG. 13322/2013 Carbone

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett. e), c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e illogicità delle motivazioni in ordine al
giudizio di responsabilità e alla sussistenza del reato di rapina, nonché all’attendibilità delle dichiarazioni del teste
Fortunato.

gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000, Rv.216473).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato,
avendo la Corte ampiamente illustrato le ragioni dell’attendibilità delle dichiarazioni del Fortunato.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.18612000), si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Eur 1000 in favore della Cassa delle ammende.
.10.13

1

Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del

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