Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34848 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34848 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PILATI STEFANO N. IL 20/03/1975
avverso la sentenza n. 7182/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014

1. Con sentenza in data 15/03/2013, la Corte di Appello di Bologna confermava la
sentenza pronunciata in data 13/12/2010 con la quale il Tribunale della medesima città
aveva ritenuto PILATI Stefano responsabile dei reati di cui agli art. 646 cod. pen. e 189/67 dlgs 285/1992.

cassazione deducendo

ECCESSI VITA DELLA PENA.

Con memoria pervenuta il 30/05/2014, il ricorrente ha dedotto che, erroneamente,
quanto al vincolo della continuazione relativo al capo sub b), il giudice di primo grado «da
un lato ritiene di escludere la continuazione tra la fattispecie delittuosa e quelle
contravvenzionali, dall’altro commuta la pena di cui al capo b) in reclusione»

3. La censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la motivazione
addotta dalla Corte territoriale deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non
censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere
discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al
diniego delle attenuanti generiche.
Quanto alla doglianza di cui alla memoria, va osservato che, oltre inammissibile
perché si tratta di un motivo completamente nuovo, è anche manifestamente infondato
atteso che per i reati previsti dall’art. 189/6-7 dlgs 285/1992 e succ. modifiche (capo sub b),
è prevista la pena della reclusione.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in
favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in E 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014
IL P

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso per

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