Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34847 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34847 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALABRESE ORLANDO N. IL 03/07/1984
avverso la sentenza n. 765/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014

1. Con sentenza in data 09/04/2013, la Corte di Appello di Bologna
confermava la sentenza pronunciata in data 08/11/2007 dal giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Rimini nella parte in cui aveva

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione
dell’art. 62 bis cod. pen. per non avere la Corte concesso le suddette
attenuanti.

3. La censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la
motivazione addotta dalla Corte territoriale deve ritenersi ampia,
congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità,
essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante
al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego
delle attenuanti generiche atteso che la Corte ha anche motivato in
ordine ai pretesi elementi a favore dell’imputato.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014

ritenuto CALABRESE Orlando colpevole di due rapine aggravate.

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