Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34846 del 07/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34846 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Minutolo Giovanni, nato a Castellamare di Stabia il 9.8.44
imputato artt. 256 e 269 272 d.lgs 152/06
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 3.7.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Il ricorrente è stato condannato per avere smaltito illecitamente rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi (vernici, diluenti, segatura e stracci imbevuti di vernice) provento della sua
attività di falegnameria, nonché di avere, nell’ambito di tale attività, provocato emissioni in
atmosfera.
Avverso la conferma della condanna da parte della Corte d’appello, egli si rivolge a
questa S.C. facendo notare di non avere effettuato alcuno smaltimento di rifiuti ma di essersi
semplicemente limitato ad accantonare i barattoli di vernice in attesa che una ditta
specializzata effettuasse il prelievo. Semmai, l’unico rilievo che gli si può muovere è di non
avere tenuto dei registri di carico e scarico. Egli sostiene, altresì, che il livello artigianale della
sua attività impediva le emissioni in atmosfera contestategli.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.

Data Udienza: 07/06/2013

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 7 giugno 2013

Il Pres dente

A prescindere dalla constatazione che si tratta dei medesimi argomenti già svolti dinanzi
alla Corte di appello (che vi ha replicato) sì che quelli odierni si appalesano come motivi
“apparenti” (sez. V, 27.1.05, Giagnono, Rv. 231708), deve osservarsi che, per l’appunto, la tesi del mero
“accantonamento” è stata correttamente smentita con argomentazioni di fatto, commentate
logicamente e che, quindi, qui non sono più censurabili. Ed, infatti, i giudici di secondo grado
hanno fatto notare che i rifiuti erano «depositati/abbandonati in modo incontrollato ed in
assenza di autorizzazione, non sussistendo i requisiti del deposito temporaneo, né dello
stoccaggio di cui all’art. 183 d.lgs 152/06», norma, quest’ultima, che presuppone un
accantonamento per categorie omogenee di rifiuti, rispetto alle norme tecniche, imballaggio ed
etichettatura dei rifiuti pericolosi, temporaneità dell’accumulo e rispetto dei limiti quantitativi.
Di certo, nella specie non ricorrevano neppure detti requisiti.
Resta valida anche la contestazione sub b) perché gli argomenti che il ricorrente porta
all’attenzione di questa S.C. sono squisitamente fattuali e, comunque, anche in questo caso,
hanno ricevuto adeguata replica nella sentenza impugnata ove si sottolinea che le emissioni in
atmosfera erano state accertate dai militari operanti, della cui attendibilità non si ha motivo di
dubitare e non spetta certo a questi giudici di legittimità riesaminare gli atti per verificare
l’eventuale possibilità di interpretarli in modo alternativo.

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