Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34845 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34845 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PALMA STEFANO N. IL 04/08/1986
avverso la sentenza n. 1378/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014

1. Con sentenza in data 17/05/2013, la Corte di Appello di
Bologna confermava la sentenza pronunciata in data 18/12/2006 con la
quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Modena aveva
ritenuto DI PALMA Stefano responsabile dei delitti di cui agli artt. 628 e

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo la carenza di motivazione in
ordine alla ritenuta responsabilità sostenendo che la Corte non avrebbe
dato adeguata risposta ai motivi di appello e, in particolare circa la
sussistenza dell’elemento psicologico del dolo.

3. Il ricorso – nei termini in cui la censura è stata dedotta – è
manifestamente infondato essendo generico ed aspecifico rispetto alla
motivazione addotta dalla Corte territoriale (che, contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente ha puntualmente risposto a tutti i motivi
di doglianza), non illustrando il ricorrente le ragioni delle proprie
doglianze e non consentendone, quindi, lo scrutinio.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per i disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014
SIDENTE

614 cod. pen.

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