Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34844 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34844 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAMBINO MARCELLO N. IL 23/07/1976
ANZALONE GIUSEPPE N. IL 03/08/1972
avverso la sentenza n. 1506/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 10/06/2014
1. Con sentenza in data 17/10/2013, la Corte di Appello di
Palermo confermava la sentenza pronunciata in data 21/02/2013 con la
quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima
città aveva ritenuto GAMBINO Marcello e ANZALONE Giuseppe
2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, in
proprio, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo l’eccessività
della pena (Anzalone) e la mancata concessione dell’attenuante di cui
all’art. 62 n° 6 e la prevalenza delle attenuanti generiche (Gambino).
3. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati in quanto la
motivazione addotta dalla Corte territoriale deve ritenersi ampia,
congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità,
essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante
al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.
4. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00 ciascuno
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali eNdella somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014
SIDENTE
responsabili del delitto di rapina aggravata.