Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34842 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34842 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AIELLO VINCENZO N. IL 27/04/1957
avverso la sentenza n. 592/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
09/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014

1. Con sentenza in data 09/05/2013, la Corte di Appello di
Palermo confermava la sentenza pronunciata in data 04/03/2011 con la
quale il giudice monocratico del tribunale della medesima città aveva
ritenuto AIELLO Vincenzo colpevole del delitto di ricettazione.

ricorsi, in proprio e a del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione deducendo la carenza di motivazione in ordine all’elemento
psicologico avendo fornito il nominativo di chi gli aveva venduto la
merce e l’errata qualificazione del fatto che avrebbe dovuto essere
sussunto nella fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen.

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
La censura, infatti, riproposta con il presente ricorso, va ritenuta
null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di
legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con
motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva, in specie
in ordine alla circostanza che il ricorrente avrebbe fornito il nominativo
di chi gli aveva venduto la merce.
Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze
o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su
una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di
mero merito, va dichiarata inammissibile. Ritenuta l’ipotesi delittuosa, è
ovvio che nessun spazio residua per la configurabilità dell’ipotesi
contravvenzionale di cui al’art. 712 cod. pen.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del [la] ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1.000,00.

1

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, con due separati

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibili i ricorsi e
CONDANNA

1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014

il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €

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