Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34841 del 10/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34841 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSCATELLO LUCA N. IL 21/07/1987
avverso la sentenza n. 2049/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 10/06/2014

1. Con sentenza in data 04/07/2013, la Corte di Appello di
Palermo confermava la sentenza pronunciata in data 13/10/2011 con la
quale il giudice monocratico del Tribunale della medesima città aveva
ritenuto MUSCATELLO Luca responsabile del reato di cui all’art. 648/2

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo

ECCESSIVITÀ DELLA PENA.

3. La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata sia
perché, in grado di appello non erano stati dedotti motivi in ordine alla
determinazione della pena, sia perché, comunque, la Corte ha addotto,
sul punto, una motivazione ampia, congrua e logica e, quindi, non
censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente
esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine
al trattamento sanzionatorio.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014

c.p.

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