Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34840 del 07/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34840 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Morfea Saverio Luigi, nato a Ventimiglia il 20.6.48
Laganà Carmelo, nato a Varapodio il 28.1.60
Tripolino Maurizio, nato a Varapodio il 10.1.79
31 lett. h) L. 157/92
imputati artt. 110 c.p. e 30 c. 1 lett. a) e
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, sez. dist di Cinquefrondi del 15.2.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

osserva
Gli imputati sono stati condannati alla pena di 2000 € di ammenda, ciascuno, perché, in
concorso tra loro, hanno esercitato la l’uccellagione in periodo di divieto generale avendo,
peraltro, abbattuto e detenuto illegittimamente 15 fringuelli e 4 tordi.
Avverso tale decisione essi hanno proposto, tramite difensore, un appello che è stato
convertito in ricorso stante la non appellabilità (art. 593 co. 3 c.p.p.) di questo tipo di sentenza. Nel
gravame essi richiamano i principi in tema di valutazione della prova e concludono sostenendo
che la presdente condanna é frutto di un ragionamento meramente deduttivo all’esito del
quale, a tutto concedere, non è stata raggiunta nemmeno la prova ch egli imputati fossero
consapevoli di stare esercitando l’uccellagione in un periodo di divieto generale.

Data Udienza: 07/06/2013

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.
dichiara
inammissibile il ricorso e
condanna
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle
Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 7 giugno 2013

Il P

‘dente

Il ricorso è inammissibile perché generico e tendenzialmente in fatto. L’argomentare dei
ricorrenti, infatti, si risolve nella evocazione di una serie di principi generali senza alcun
aggancio con il caso concreto tranne che nelle conclusioni che dovrebbero, nelle loro
aspettative, essere di segno opposto a quelle raggiunte dal giudice di merito. Nessuna critica
specifica è però rivolta al provvedimento impugnato sul piano del ragionamento che, invece, a
questa S.C. risulta del tutto lineare. Essa, infatti, si fonda sulla deposizione del verbalizzante
che ha riferito di avere sorpreso i tre imputati mentre erano muniti di carabine e piombini ed
avevano anche buste contenenti gli uccellini abbattuti. Le conclusioni che si possono trarre da
tale scena sono abbastanza ovvie e logiche ed il mero diniego da parte dei ricorrenti si
sostanzia in un’affermazione pura e semplice priva di pregio. Peraltro, anche ammesso – ma
difficilmente ipotizzabile – che la situazione descritta dall’agente potesse condurre a diversi
convincimenti, di certo non sarebbe questa la sede per farlo valere visto che è compito
esclusivo di questa S.C. verificare che il provvedimento impugnato sia fornito di una
motivazione logica. Tale è, per l’appunto, il caso in esame.

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