Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3484 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3484 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OLIVERI MATTEO OTTAVIO N. IL 31/03/1952
avverso l’ordinanza n. 47/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
04/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/~ le conclusioni del PG Dott.

Enrico Delehaye, che nella requisitoria scritta ha concluso per
l’annullamento con rinvio;

Data Udienza: 19/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catania, con ordinanza del 4/10/2013, ha rigettato
la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Olivieri Matteo
Ottavio in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 7 luglio 2005
al 28 luglio 2006, nella forma della custodia in carcere, e dal 29 luglio 2006 fino
al 26 aprile 2007 nella forma degli arresti domiciliari nell’ambito di un
procedimento in cui era imputato del reato di cui all’art.416

bis cod. pen.,

30/10/2009, divenuta irrevocabile il 21/05/2011.

2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la condizione ostativa al
riconoscimento del diritto vantato costituita dalla condotta dolosa o gravemente
colposa dell’istante sulla base delle seguenti argomentazioni: a) il richiedente
non aveva dimostrato con assoluta prova l’estraneità al fatto sia perché attinto
da schegge indizianti sia perché non poteva non essere a conoscenza di quanto
illecitamente perpetrato dall’interno del clan malavitoso; b) il richiedente aveva
omesso di dimostrare ragioni plausibili della colpa in ordine ai singoli elementi
ascrittigli nel provvedimento restrittivo della libertà personale, idonei a
neutralizzare i gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

3. Matteo Ottavio Olivieri ricorre per cassazione censurando l’ordinanza
impugnata con unico motivo per violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e)
cod.proc.pen. in relazione all’art. 314, comma 1, cod.proc.pen. – violazione e
falsa applicazione dell’art. 314 cod.proc.pen. – mancante o apparente
motivazione – illegittimità, incongruenza logica del provvedimento e
incompletezza dell’apparato argomentativo. Secondo il ricorrente, dalla stessa
ordinanza, in cui si fa riferimento al fatto che l’istante fosse stato attinto da
schegge indizianti, si evince come gli indizi a suo carico non derivassero da suoi
comportamenti. A conferma di tale assunto ha allegato al ricorso le dichiarazioni
rese dal collaboratore di giustizia Di Fazìo Umberto, arrestato cinque mesi dopo
che Matteo Ottavio Olivieri era stato ristretto in carcere, dalle quali emergeva la
sua estraneità ad organizzazioni mafiose, nonché il parere favorevole espresso
dal pubblico ministero alla rimessione in libertà a seguito di tali dichiarazioni,
evidenziando come la misura cautelare fosse originata da intercettazioni
ambientali che avevano interessato colloqui svoltisi fra terze persone. Nel ricorso
si richiama l’obbligo del giudice della riparazione di svolgere una motivazione
particolarmente analitica, tanto più in assenza di un giudizio di appello,
lamentando che l’ordinanza impugnata abbia omesso di indicare quali fossero le
2

conclusosi con sentenza assolutoria della Corte di Assise di Appello di Catania del

condotte poste in essere dal ricorrente, tali da configurare la condotta ostativa
alla riparazione.

4. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Enrico Delehaye, nella sua
requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.

1. Il ricorso è fondato.

2. Premesso che costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto
alla riparazione quel comportamento connotato da dolo o eclatante negligenza,
ascrivibile al destinatario della misura restrittiva, al quale si possa riconoscere
efficacia sinergica nell’indurre l’autorità procedente a ritenere sussistente a suo
carico gravi indizi di colpevolezza, nel caso concreto l’ordinanza impugnata
presenta una motivazione priva di riferimenti a concrete circostanze fattuali
proprie della vicenda giudiziaria di cui si tratta.

3.

L’ordinanza di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta

detenzione non può consistere nell’enunciazione di frasi generiche, adattabili a
qualsiasi caso e prive di specifici riferimenti al caso concreto, trattandosi
altrimenti di motivazione meramente apparente, essendo al contrario richiesto al
giudice di merito di indicare le specifiche circostanze fattuali, risultanti dagli atti
e non escluse dalla sentenza assolutoria, dalle quali sia desumibile il
comportamento doloso o gravemente colposo ascrivibile al richiedente.

4. Ricorre, pertanto, nel caso concreto, il vizio di motivazione apparente del
provvedimento, da inquadrare nel più generale vizio di carenza di motivazione,
configurabile tutte le volte in cui la struttura argomentativa sia caratterizzata da
affermazioni apodittiche o da formule di stile, priva di concreti elementi riferibili
alla realtà processuale ed alle emergenze sulle quali si fonda la decisione, così da
impedire il controllo di legittimità della decisione stessa.

5. Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con
rinvio alla Corte di Appello di Catania affinché fornisca adeguata indicazione, ove
esistenti, di concreti elementi fattuali non esclusi dalla pronuncia assolutoria dai \
quali sia possibile desumere che Matteo Ottavio Olivieri abbia posto in essere
una condotta dolosa o gravemente colposa idonea ad ingenerare nell’autorità
3

CONSIDERATO IN DIRITTO

procedente l’errore che ha concorso a dare causa al provvedimento restrittivo
della libertà.

P.Q.M.
Annulla la impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame alla Corte di
Appello di Catania.

Il Presi ente

Così deciso in data 19/12/2014

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