Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34839 del 10/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34839 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALL BABACAR N. IL 20/08/1966
avverso la sentenza n. 3998/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 10/06/2014
FALL Babacar, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza pronunciata in data 15/05/2013 dalla Corte di
Appello di Genova deducendo
VIOLAZIONE DELL’ART.
133
COD. PEN.
per non
avere la Corte territoriale mitigato il trattamento sanzionatorio.
La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in
ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di
legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere
discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento
sanzionatorio.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 10/06/2014
quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale deve ritenersi