Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34839 del 07/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34839 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUOZIUTE DIANA N. IL 05/06/1969
avverso la sentenza n. 757/2010 TRIBUNALE di PESARO, del
27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 07/06/2013

Buoziute Diana propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
con la quale il tribunale di Pesaro l’ha condannata alla pena dell’ammenda per
il reato, l’articolo 727 comma 2 del codice penale per avere detenuto un cane
di razza rottweiler in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di
gravi sofferenze in particolare lasciandolo incustodito in un recinto malsano
senza acqua né cibo ed in precarie situazioni igienico sanitario per la presenza
di rifiuti di escrementi.
Deduce in questa sede la ricorrente l’erronea applicazione della legge penale
assumendo di essere stata costretta ad allontanarsi improvvisamente ma di
avere incaricato una persona per la cura dell’animale. Rileva inoltre che al suo
rientro, a riprova della buona fede, ha richiesto la restituzione del cane
ancorché sprovvisto di microchip.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile in quanto evidentemente articolato su censure di
merito a fronte della sentenza correttamente motivata con le dichiarazioni dei
testi e con una le fotografie dell’area in cui era stato tenuto il cane.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue
l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 7.6.2013

Ritenuto in fatto

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