Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34838 del 14/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 34838 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Parisi Nunzio n. il 2.2.1963
avverso l’ordinanza n. 105/2014 pronunciata dal Tribunale della libertà di Catania il 3.2.2014;
sentita nella camera di consiglio del 14.7.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. A.P. Pompeo, che
ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alle circostanze aggravanti contestate.

Data Udienza: 14/07/2014

2

Ritenuto in fatto
1. – Con atto in data 21.5.2014, a mezzo del proprio difensore,
Nunzio Parisi ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
in data 3.2.2014 con la quale il tribunale del riesame di Catania ha
confermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa, a carico del ricorrente, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania, in data 3.1.2014, in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti (aggravato ex art. 7 d.l. n. 152/91 convertito con
modificazioni dalla 1. n. 203/91) e di illecita detenzione a fini di spaccio e spaccio di stupefacenti (aggravato ex art. 80 d.p.r. n. 309/90 e
art. 7 cit.).
Con il ricorso proposto in questa sede, il ricorrente censura
l’ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione,
per avere il giudice del riesame erroneamente ascritto al ricorrente il
reato associativo allo stesso contestato in assenza di alcun elemento
indiziario di riscontro, essendosi il tribunale catanese limitato alla sola descrizione, a carico del Parisi, di mere condotte di connivenza
passiva penalmente irrilevanti.
2. –

Considerato in diritto
3. – Il ricorso è infondato.
Osserva il collegio come del tutto infondatamente il ricorrente
abbia censurato il preteso mancato approfondimento (e il conseguente asserito omesso accertamento) della sussistenza dei requisiti indispensabili per la predicazione, a suo carico, dell’effettiva volontà (e
della corrispondete attuazione) della partecipazione al sodalizio criminoso allo stesso contestato, avendo il tribunale del riesame sottolineato (anche attraverso l’indicazione delle corrispondenti fonti di
prova) la molteplicità degli episodi di supporto logistico che il Parisi
ha nel tempo assicurato ai diversi esponenti del sodalizio criminoso
in esame; sodalizio ricostruito, dal giudice del riesame, in termini di
piena coerenza logica e adeguatezza argomentativa, oltre che in piena
fedeltà al complessivo compendio indiziario acquisito, a sua volta
idoneo ad attestare in termini univoci la circostanza secondo cui le
condotte di appoggio e di ausilio offerte dal Parisi ai diversi sodali
fossero connotate da modalità operative ed esecutive sostanzialmente

,

ripetitive e coincidenti tra loro, dalle minute forme di ausilio delle
singole attività di spaccio, fino alle diverse forme di intermediazione
e di collegamento tra i diversi protagonisti delle attività illecite o al
ricovero più volte offerto agli stessi all’interno del proprio esercizio
commerciale, in occasione delle situazioni di pericolo connesse ai
controlli della forza pubblica.
Al riguardo, il tribunale del riesame ha coerentemente descritto e valorizzato il funzionale inserimento dell’attività del Parisi nel
quadro della più complessa struttura criminale ricostruita, accuratamente organizzata e articolata al fine della più efficace e sicura realizzazione delle finalità di distribuzione delle sostanze stupefacenti trattate.
Sul punto, varrà richiamare il consolidato insegnamento di
questa giurisprudenza di legittimità (puntualmente e correttamente
richiamato nel provvedimento impugnato), ai sensi del quale, ai fini
della configurabilità dell’associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori,
dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall’esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (Cass., Sez. 6,
n. 40505/2009, Rv. 245282).
In thema, mette ulteriormente conto di sottolineare come la
prova del reato associativo ben può essere tratta dall’intervenuto accertamento della commissione dei diversi reati-fine da parte degli associati, tanto desumendosi dall’insegnamento, che risale agli arresti
delle sezioni unite di questa corte (successivamente confermato dal
consolidato indirizzo sul punto seguito dalle sezioni semplici), secondo cui, in tema di reati associativi, è consentito al giudice (pur
nell’autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati fine) dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti
rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive (in
termini di continuità dei contatti, frequenza degli aggiornamenti, familiarità e immediata reciproca comprensione dei linguaggi apparentemente criptici, etc.), posto che attraverso essi si manifesta in con-

3

creto l’operatività dell’associazione medesima (Cass., Sez. Un., n.
10/2001, Rv. 218376, e successive conformi).
Con particolare riguardo all’aspetto relativo alla soggettiva
consapevolezza di partecipare al sodalizio criminoso in esame, è appena il caso di richiamare l’insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale la partecipazione all’associazione criminosa non
richiede la precisa conoscenza (e, tanto meno, la deliberazione) di
tutte le attività che rientrano nel suo programma, di per sé indeterminato, essendo sufficiente la consapevolezza del partecipe della natura illecita di tali attività; egli infatti è responsabile dell’attività associativa che svolge e dei reati-fine alla cui deliberazione concorre, per
cui, allorché l’associazione sia dedita al traffico di stupefacenti, il partecipe-acquirente stabile risponde del contributo dato in tale qualità
alla vita e all’azione dell’associazione criminale (Cass., Sez. 6, n.
5405/2009).
È peraltro appena il caso di evidenziare, sul punto, come gli
elementi istruttori in questa sede utilizzati dal tribunale del riesame
chiedano d’essere valutati nella fluida prospettiva della gravità indiziaria riferita alla riconducibilità all’indagato della fattispecie criminosa allo stesso ascritta, la cui funzione (lungi dall’attestare in termini di piena certezza probatoria il ricorso della responsabilità penale
dell’indagato) non può che limitarsi al riscontro di una rilevante probabilità di fondatezza dell’ipotesi criminosa prospettata in sede
d’accusa.
Entro i confini segnati da tali premesse dev’essere, pertanto,
considerato il tema della prova della consumazione dei reati oggetto
dell’odierno esame, dovendo ritenersi pienamente condivisibile, in
termini di coerenza logica e di linearità argomentativa, il ragionamento seguito dal tribunale del riesame in ordine alla rilevante probabilità dell’effettiva consumazione delle fattispecie criminose prospettate con riferimento al Parisi, dovendo ritenersi ogni altra interpretazione alternativa dei fatti (argomentata dal ricorrente – occorre
evidenziare – mediante il riferimento a censure in fatto o a riletture di
fonti di prova inammissibilmente avanzate in questa sede di legittimità) ragionevolmente assorbita dal coerente apprezzamento complessivo degli elementi di prova critica operato dal tribunale del riesame attraverso il giudizio di gravità indiziaria tracciato in termini di
assoluta congruità logico-giuridica.

4

5

Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento
sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1-ter disp. att. del c.p.p..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.7.2014.

4. – Il riscontro dell’integrale infondatezza dei motivi
d’impugnazione illustrati con il ricorso proposto in questa sede, impone il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA