Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34837 del 07/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34837 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Bartiromo Gianluigi, nato a Nocera Superiore (Sa) il 3.2.70
De Rosa Angelo, nata a Nocera Superiore (Sa) l’8.7.74
imputati artt. 44/b, 71, 72, 94 e 95 D.P.R. 380/01
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno del 19.10.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

I ricorrenti sono stati condannati per avere realizzato in contrasto un sottotetto con il
permesso di costruire ricevuto e senza osservare le norme antisismiche e quelle in tema di
utilizzo del cemento armato.
La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha ribadito tale pronuncia.
Nel gravame portato all’attenzione di questa S.C. si lamenta la genericità della
motivazione definita carente per non avere considerato anche gli elementi favorevoli agli
imputati e si lamenta travisamento del fatto nonché violazione di legge nell’apprezzamento
dell’elemento soggettivo.
Il ricorso è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato.
L’argomentare dei ricorrenti, infatti, si risolve in mere asserzioni di presunte carenze
nella motivazione della sentenza impugnata senza che ne vengano specificate le parti in cui

Data Udienza: 07/06/2013

tale provvedimento risulterebbe viziato sul piano logico (dovendosi il concetto di “carenza” – sconosciuto
dalla norma – essere inteso in senso qualitativo e non certo “quantitativo”). E’, comunque, un dato di fatto
che il gravame, dopo aver criticato la mancata considerazione, da parte della Corte di elementi
favorevoli all’imputato non specifica neppure quali essi siano e si limita a richiamare una serie
di pronunzie e principi di diritto enunciati da questa S.C. che, però, sono avulsi dal contesto.
Né il richiamo al “travisamento” è pertinente non essendo stato, neppure in questo caso,
specificato quale sia l’informazione inesistente o la prova di cui sia stata omessa la valutazione
Infine, del tutto infondato è ciò che si sostiene in punto di elemento psichico perché,
anche in questo caso ci si diffonde in una serie di affermazioni di principio senza ribattere alla
valida spiegazione della Corte che ha sottolineato come, in tema di contravvenzioni, sia
sufficiente al colpa e, comunque, la coscienza e volontà anche solo dell’azione si evincono
agevolmente dalla considerazione che, nel sottotetto erano anche state realizzate opere per
una diversa distribuzione degli ambienti, nonché la realizzazione di un vano cucina, funzionali
alla trasformazione del sottotetto in abitazione.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.
dichiara
inammissibile il ricorso e
condanna
i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle
Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 7 giugno 2013

Il

(Sez. II 9.6.06, Ruggiero, Rv. 234344).

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