Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34835 del 14/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34835 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Jovanovic Negovan n. il 7.6.1972
avverso l’ordinanza n. 971/2014 pronunciata dal Tribunale della libertà di Roma il 15.4.2014;
sentita nella camera di consiglio del 14.7.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri,
sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. A.P. Pompeo, che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv.to R. Moroni del foro di Roma che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 14/07/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con ordinanza in data 15.4.2014, il tribunale di Roma, in
accoglimento dell’appello ex alt. 310 c.p.p. proposto dal procuratore
della Repubblica presso il medesimo tribunale, ha disposto l’applicazione, nei confronti di Negovan Jovanovic, della misura cautelare
dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione
all’imputazione concernente il reato di omissione di soccorso stradale
di cui all’art. 189 c.d.s.
Con il provvedimento in esame, il tribunale di Roma ha riformato l’ordinanza emessa dal medesimo tribunale, in composizione
monocratica, in data 19 30.014, con la quale (con il diniego della convalida dell’arresto dell’indagato) era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare de qua.
Avverso il provvedimento di appello emesso dal tribunale di
Roma, ha proposto ricorso per cassazione lo Jovanovic sulla base di
tre motivi di impugnazione.
Con i primi due motivi, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per violazione della legge processuale e vizio di motivazione,
avendo il giudice a quo omesso di dichiarare l’inammissibilità
dell’appello del pubblico ministero, essendosi quest’ultimo sostanzialmente limitato a dolersi dell’omessa convalida dell’arresto dell’indagato, come tale suscettibile d’impugnazione unicamente dinanzi alla corte di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.p..
Sotto altro profilo, il ricorrente censura l’ordinanza del giudice
dell’appello per travisamento del fatto risultante dal testo del provvedimento impugnato, per avere il tribunale romano omesso di considerare le dichiarazioni rese da tale Stefano Salerno, il quale, sentito a
sommarie informazioni, aveva attestato l’effettiva sussistenza della
circostanza secondo cui l’indagato, era rimasto sul posto dell’incidente fino a quando lo stesso informatore era rimasto lì presente.
Da ultimo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato
per violazione di legge, avendo il giudice dell’appello ricondotto il fatto in esame all’ipotesi criminosa della c.d. fuga o dell’omissione di
soccorso stradale, in contrasto con le emergenze probatorie, dalle
quali era emerso come l’imputato avesse fatto tutto quanto esistente
nelle proprie possibilità e capacità, al fine di prestare soccorso alle
persone offese.

e

Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.7.2014.

Considerato in diritto
2. – Il ricorso è infondato.
Al riguardo, vale evidenziare come il giudice dell’appello abbia
espressamente attestato, con motivazione immune da vizi d’indole
logica o giuridica, come l’omessa pronuncia del primo giudice, in relazione alla richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti dello Jovanovic, equivalesse al rigetto della stessa (cfr., sul
punto, Cass., Sez. 2, n. 3582/1994, Rv. 201389), con la conseguenza
che l’impugnazione proposta dal pubblico ministero del tutto ritualmente era stata condotta all’esame del giudice d’appello sotto il profilo della mancata adozione della misura cautelare invocata.
Del pari priva di fondamento deve ritenersi la censura rivolta
dal ricorrente avverso il preteso travisamento del fatto da parte del
tribunale romano, avendo quest’ultimo correttamente riconosciuto
come l’indagato fosse effettivamente rimasto sul posto dell’incidente
immediatamente dopo la sua provocazione (per venti minuti), allontanandosene, tuttavia, successivamente, senza attendere l’arrivo dei
soccorsi, in violazione dell’obbligo, penalmente sanzionato, sullo
stesso incombente.
Dev’essere infine integralmente disatteso l’ultimo motivo
d’impugnazione sollevato dal ricorrente, avendo il tribunale di Roma
correttamente configurato la prevedibile responsabilità in ipotesi
prospettabile a carico dell’indagato per effetto del suo intempestivo
allontanamento dal luogo dell’incidente, prima che le persone offese
avessero concretamente a usufruire del soccorso al cui apprestamento (diretto o indiretto) l’indagato era in ogni caso tenuto.

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