Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34833 del 14/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34833 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Pastò Riccardo n. il 12.12.1983
avverso l’ordinanza n. 48/2014 pronunciata dal Tribunale della libertà di Campobasso il 22.4.2014;
sentita nella camera di consiglio del 14.7.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. A.P. Pompeo, che
ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 14/07/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con atto in data 14.5.2014, Riccardo Pastò ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 22.4.2014 con la
quale il tribunale del riesame di Campobasso ha confermato
l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa, a carico del ricorrente, in data 2.4.2014, dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Campobasso, in relazione
alla commissione, da parte del Pastò, di taluni reati concernenti il
traffico di sostanze stupefacenti.

Con l’impugnazione proposta, il ricorrente censura
l’ordinanza del tribunale di Campobasso per violazione di legge e vizio di motivazione, essendosi i giudici del riesame limitati alla mera
enunciazione descrittiva degli elementi di fatto e delle fonti di prova
indicate a sostegno della ritenuta sussistenza di gravi indizi di reità a
carico del ricorrente, e per avere il tribunale del riesame omesso di
dettare alcuna motivazione con riguardo alla riconosciuta sussistenza
della circostanza aggravante di cui all’art. 8o, co. 1, lett. g), d.p.r. n.
309/90 contestata in relazione a uno specifico episodio ascritto al ricorrente.
Sotto altro profilo, il Pastò censura l’ordinanza impugnata per
aver escluso la riconducibilità delle ipotesi criminose ravvisate a suo
carico all’ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell’art. 73
d.p.r. n. 309/90.
2.

Considerato in diritto
3. – Il ricorso è infondato.
Ritiene questa corte che il tribunale del riesame abbia provveduto ad articolare in modo criticamente congruo e logicamente corretto il discorso giustificativo condotto con riguardo agli elementi di
prova complessivamente acquisiti a carico del ricorrente: elementi
nel loro insieme idonei a integrare gli estremi della gravità indiziaria
richiesta ai fini dell’adozione della misura cautelare disposta nei confronti del Pastò in relazione a tutti i reati allo stesso ascritti.
E invero, il tribunale molisano ha adeguatamente ricostruito,
attraverso il richiamo delle numerosissime conversazioni intercettate
e dei riscontri informativi nominati nella motivazione del provvedimento impugnato, il contesto entro il quale la figura dell’odierno in-

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dagato è apparsa inserita con caratteri di certezza e univocità: un
contesto legato al compimento di una frenetica attività di approvvigionamento e di spaccio di diverse tipologie di sostanze stupefacenti,
in relazione alla quale il Pastò è ripetutamente apparso nel ruolo di
punto di riferimento dell’attività concernente il traffico di stupefacenti nell’ambito locale.
Con particolare riguardo alla censura sollevata dal ricorrente
in relazione alla contestata circostanza aggravante di cui all’art. 8o,
co. 1, lett. g), d.p.r. n. 309/90, osserva il collegio come il tribunale del
riesame abbia correttamente provveduto al richiamo dello specifico
episodio occorso in data 29.3.2013 (cfr. pagg. 1-2- del provvedimento
impugnato), in occasione del quale l’indagato è stato còlto nell’atto di
organizzare attività concernenti il traffico di stupefacenti in prossimità del Servizio per le tossicodipendenze (Sert) locale: episodio che,
geograficamente qualificato e attendibilmente collocato nel quadro
del complesso indiziario compendiato dal giudice del riesame, è parso iscriversi coerentemente nel contesto dell’attività di spaccio di stupefacenti ascritto al Pastò.
È appena il caso di sottolineare, al riguardo, come gli elementi
istruttori in questa sede utilizzati dal tribunale del riesame chiedano
d’essere valutati nella fluida prospettiva della gravità indiziaria riferita alla riconducibilità all’indagato delle fattispecie criminose allo
stesso ascritte, la cui funzione (lungi dall’attestare in termini di piena
certezza probatoria il ricorso della responsabilità penale
dell’indagato) non può che limitarsi al riscontro di una rilevante probabilità di fondatezza delle ipotesi criminose prospettate in sede
d’accusa.
Del pari priva di fondamento deve ritenersi la doglianza avanzata dal ricorrente con riguardo all’invocata riconducibilità delle fattispecie allo stesso ascritte all’ipotesi di cui al quinto comma dell’art.
73 d.p.r. 309/90, avendo il tribunale del riesame adeguatamente sottolineato, sulla base di una motivazione coerentemente e logicamente
argomentata, come il Pastò, lungi dal compimento di singoli episodi
di spaccio occasionale, avesse concretamente assunto nel tempo un
ruolo di assoluto riferimento, stabile e consolidato, in relazione al
traffico locale degli stupefacenti, caratterizzandosi per la grave caratura criminale raggiunta, come peraltro attestato dalla totale insensi-

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bilità mostrata nei confronti delle numerose condanne per reati specifici subite e delle misure cautelari già in precedenza sofferte.
Ciò posto, ritiene il collegio come il discorso giustificativo nel
suo complesso elaborato dal giudice del riesame valga a integrare, in
termini di concretezza ed effettività, la sostanza di un apparato motivazionale del tutto corretto, siccome dotato di un conveniente livello
di coerenza logica e di linearità argomentativa; da ciò conseguendo,
con il riscontro dell’integrale infondatezza dei motivi d’impugnazione
illustrati in questa sede, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento
sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. i ter disp. att. del c.p.p.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.7.2014.

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