Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34831 del 07/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34831 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ADELFIO ROSA N. IL 06/05/1977
avverso la sentenza n. 4696/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 07/06/2013

1. Adelfio Rosa propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
con la quale la corte di appello di Palermo, in parziale riforma di quella emessa
dal tribunale della medesima città in data 27 ottobre 2011, concesse le
circostanze attenuanti generiche ha ridotto la pena per il reato di cui agli
articoli 44 lett. b), 64 – 71, 65 – 72, 93 e 95 DPR 380/01.
La contestazione fa riferimento alla realizzazione di un nuovo piano per medio
a mezzo di solai soppalchi per una superficie complessiva di metri 45
nell’appartamento dell’imputata.
2. Deduce in questa sede la ricorrente:
2.1 la mancata assunzione di una prova decisiva avendo la corte di appello
rigettato la richiesta di escutere l’architetto Loria soggetto incaricato di dirigere
i lavori e di redigere il progetto dei medesimi nonché di presentare le richieste
delle necessarie autorizzazioni
2.2 violazione dell’articolo 42 del codice penale in quanto la responsabilità della
ricorrente sarebbe stata ritenuta unicamente per essere la stessa proprietaria
delle opere dichiarate abusive senza considerare la buona fede di quest’ultima.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
In relazione al primo motivo la corte di merito ha dato correttamente conto
delle ragioni per le quali ha ritenuto di non dover disporre l’esame
dell’architetto Loria, ritenendo al riguardo sufficienti le fotografie in atti con cui
si documentavano i lavori in corso e alcune demolizioni effettuate
dall’imputata.
La responsabilità dell’imputata viene correttamente desunta dalla circostanza
che i lavori erano eseguiti nel suo appartamento e dalla stessa commissionati.
Correttamente si rileva inoltre in sentenza che l’affidamento a un tecnico non
esclude la responsabilità di quest’ultima per la mancanza dei titoli abilitativi.
Come più volte affermato da questa Corte, infatti, l’errore scusabile è
configurabile esclusivamente quando vi sia stata una condotta della P.A., tale
da averlo ingenerato in maniera insuperabile (ex multis Sez. 2, Sentenza n.
9229 del 02/08/1994 Rv. 198795).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue
l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 7.6.2013

Ritenuto in fatto

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