Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34825 del 19/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34825 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CACA ERMIR N. IL 11/01/1971
avverso l’ordinanza n. 96/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
08/11/2012
sentita la r azione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette/s ite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 19/06/2014

Uditi difensor Avv.;

4,

Ritenuto in fatto

CACA EMIR propone ricorso per cassazione, tramite difensore, avverso l’ordinanza con la
quale la Corte di Appello di Bari ha rigettato l’istanza di restituzione del termine per proporre
impugnazione avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Trani n. 55/04 in data
29.1.2004, divenuta definitiva il 3.7.2004, che lo condannava alla pena di anni sei di

La Corte, nel provvedimento censurato, rilevava che l’ istante non aveva fornito alcuna prova
della mancata conoscenza della decisione; anzi emergeva dagli atti che la sentenza era stata
notificata al difensore di fiducia indicato dal Caca come domiciliatario e ciò- secondo il giudice
di merito- costituiva presunzione di conoscenza, dovendosi ritenere che il difensore avesse
comunicato al suo assistito l’esito del processo e che lo stesso avesse volontariamente
rinunciato a proporre appello, ritenendo che l’espulsione dall’Italia eseguita in data
12.7.2002, lo ponesse al riparo dall’esecuzione della condanna.

Con il primo motivo il Caca eccepisce in via preliminare la nullità del procedimento sul rilievo
della mancata notifica all’imputato- all’epoca detenuto- dell’ avviso di udienza tenutasi in
camera di consiglio in data 8.11.2012.
Con il secondo motivo si sostiene che la Corte di merito non aveva tenuto conto che il Caca
non aveva avuto conoscenza dell’avvio del procedimento nei suoi confronti in quanto
l’espulsione con il relativo rimpatrio in Albania era avvenuta nel luglio del 2002,
anteriormente al primo atto introduttivo del giudizio, così che l’espulsione dal territorio
italiano configurava una causa di forza maggiore che gli aveva impedito di prendere
cognizione del procedimento e della relativa sentenza di condanna.
Considerato in diritto

Il ricorso è infondato, in conformità alle conclusioni del Procuratore generale in sede..

Con riferimento al primo motivo, va rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte ( v. Sezioni unite, 11 aprile 2006, De Pascalis, rv. 233418), condivisa dal
Collegio, nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice
competente provvede “de plano”, a meno che non sia in corso un procedimento principale
con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme.
La procedura “de plano” si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo nell’art. 175,
comma 4, c.p.p. alle forme di cui all’art. 127 c.p.p..
L’eccezione di nullità del procedimento è, pertanto, destituita di fondamento.

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reclusione ed euro 30.000,00 di multa.

Anche il secondo motivo è infondato.

L’art. 175 c.p.p., comma 2, nell’assetto testuale conferitogli dalle modifiche apportate col
D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60,
riconosce all’imputato giudicato in contumacia il diritto alla restituzione nel termine per
impugnare, se non risulti provato – eventualmente in esito ad “ogni necessaria verifica” – che
abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento emesso a suo carico.

riferita alla conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in
iudicium, solo in tal caso potendo ritenersi volontaria la rinuncia a comparire ( v. in tal senso
Sezione V,10 febbraio 2011, n.24585, Jovanovich ed i riferimenti in essa contenuti).

Nel caso in esame non è giuridicamente apprezzabile il difetti di conoscenza né del
procedimento né del provvedimento emesso a suo carico.

Sotto il primo profilo emerge dallo stesso ricorso che il Caca proprio in relazione ai fatti per
cui è intervenuta sentenza di condanna, prima del provvedimento di espulsione, aveva subito
custodia cautelare in carcere.

Per quanto si riferisce alla conoscenza del provvedimento, può indubbiamente ritenersi
consolidato il principio secondo cui la rituale elezione di domicilio presso il difensore di fiducia
pone l’imputato in una situazione, riconducibile a una sua libera scelta, atta a far escludere il
presupposto dell’incolpevole ignoranza che sta alla base del precetto legislativo dianzi citato.
Dalla elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, scelto direttamente dalla persona
interessata, può, infatti, farsi discendere quell’onere di diligenza a carico della parte, di guisa
che un’eventuale ignoranza non possa che essere imputata a sua negligenza anche
nell’ipotesi in cui, presso il domicilio eletto, sia stato poi notificato l’estratto della sentenza
contumaciale, come nel caso in esame ( v. la già citata sentenza 2011 n. 24585).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’effettiva conoscenza del procedimento va

Del resto, un utile argomento può ulteriormente trarsi, sistematicamente, dal nuovo comma
2 dell’art. 420 bis c.p.p., come modificato dalla legge 28 aprile 2014 n. 67, in tema di
procedimento “in assenza”, laddove proprio la nomina del difensore di fiducia fonda una delle
ipotesi normative di “conoscenza” del procedimento.

E’ stato altresì precisato che ai fini della restituzione nel termine per impugnare un
provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l’imputato ha
volontariamente eletto domicilio, non è sufficiente la mera deduzione della sua mancata
conoscenza, ma è necessaria, quantomeno, l’allegazione delle ragioni in grado di vincere la
presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio
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V

assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l’effettiva conoscenza del
provvedimento notificato da parte dell’interessato ( v. da ultimo Sezione V, 15 febbraio 2013,
Levacovic, rv. 256316).

Partendo da queste premesse di fatto, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di
merito che ha escluso il difetto di conoscenza della sentenza di condanna da parte del Caca,
in assenza di ogni elemento di segno contrario.

ricorrente.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il ricorso va, pertanto rigettato, con la conseguente condanna alle spese a carico del

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