Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34822 del 19/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 34822 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANANAS ABDELHAK N. IL 16/06/1973
avverso la sentenza n. 9583/2012 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
06/11/2012
sentita l elazione fatta dal Consigliere 11 • tt. PATRIZIA ‘ICCI1LI;
,Agp
lette/ lite le conclusioni del PG Dott. I

e,””m42.09-r

•l

a2,12-e— dm)) prite

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto

ANANAS Abdelhak ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha applicato la pena
nei suoi confronti per plurime violazioni di cui all’articolo 73 d.P.R. n. 309 del 1990
contestategli con riferimento a sostanza stupefacente del tipo cocaina, disponendo
altresì la confisca “di quanto in sequestro, con distruzione del telefono e delle sim”.

all’art. 73, comma 7, dpr 309/90.
Con il secondo motivo violazione dell’art. 129 c.p.p. non avendo il giudicante
argomentato sulla eventuali cause di proscioglimento.

Si lamenta l’erroneità della confisca del cellulare e della scheda.

Considerato in diritto

Il primo motivo è manifestamente infondato.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato, non è consentito all’imputato, dopo
l’intervenuto e ratificato accordo ex articolo 444 c.p.p., proporre questioni in ordine alla
questione dell’omessa concessione di una circostanza attenuante, laddove non sussistano
palesi illegalità della pena concordata, il che nel caso in esame è da escludere.
Il secondo motivo è, invece, fondato.
La confisca è stata satisfattivamente motivata, avendone il giudice spiegata la ragione
avendo riguardo alla circostanza che l’imputata, durante la fuga, aveva tentato di disfarsi
di tale telefono ( e non dell’altro, pure in suo possesso), così dimostrando che lo stesso
era servito per tenere i contatti con gli acquirenti della sostanza stupefacente e che,
pertanto, era strumento utilizzato per la commissione di detta attività.

Come è noto, l’attuale disciplina del “patteggiamento” (cfr. articolo 445, comma primo,
cod.proc.pen., nel testo risultante dalle modifiche apportate con la legge 12 giugno 2003
n. 134) prevede l’applicabilità della misura di sicurezza della confisca in tutte le ipotesi
previste dall’articolo 240 c.p., ivi compresa la confisca facoltativa; peraltro, in tale ultima
ipotesi, con riferimento specifico ai beni serviti o destinati a commettere il reato, il
giudice è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la misura ablativa.

2

Sostiene, con il primo motivo, la mancata verifica di sussistenza dell’attenuante di cui

In altri termini,

vertendosi appunto in ipotesi di confisca facoltativa, la relativa

determinazione di applicare la misura di sicurezza non è lasciata alla discrezionalità
“libera” del giudice, occorrendo, invece, a tal fine, la dimostrazione, di cui il giudice deve
dare contezza con puntuale motivazione, di una particolare “correlazione diretta” tra la
res e il reato, dalla quale derivi un giudizio di “pericolosità” derivante dal mantenimento
della cosa nella disponibilità del reo che legittima il provvedimento ablativo. Ne deriva
che l’assoggettabilità a confisca facoltativa del cellulare e della relativa scheda, quale
cosa servita alla commissione del reato (nella specie, la detenzione ai fini di spaccio della

non occasionale “nesso strumentale” tra la res e il reato.

In questa prospettiva, la decisione non ha corrisposto ai principi sopra indicati, risultando
la disposta confisca priva di ogni giustificazione.

Si impone, pertanto, l’annullamento della statuizione impugnata limitatamente alla
disposta misura di sicurezza patrimoniale della confisca , con rinvio al giudice competente
per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca e rinvia al
Tribunale di Bologna per nuovo esame sul punto; rigetta nel resto.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

sostanza stupefacente), è condizionata all’accertamento di uno specifico, strutturale e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA