Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34821 del 11/06/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34821 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RENZIMUCCO VINCENZA N. IL 19/07/1986
avverso l’ordinanza n. 9581/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
04/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. S _Q_ e,7.i – í 1122,0 pa_owet,p2„ kag_440
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Uditi dieflsor Avv.;
Data Udienza: 11/06/2014
Ritenuto in fatto
Il Tribunale del riesame di Napoli dichiarava inammissibile l’appello proposto
nell’interesse di Renzimucco Vincenza avverso il provvedimento con il quale
veniva rigettata l’istanza difensiva della medesima volta ad ottenere la
sostituzione del luogo ove la stessa si trovava ristretta agli arresti domiciliari.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione la predetta, deducendo
violazione di legge in relazione agli artt. 310 e 284 c.p.p. Rileva che, per i riflessi
d’interesse ad impugnare il provvedimento di diniego della modifica del luogo di
detenzione.
Considerato in diritto
Va rilevato che è pervenuta comunicazione con la quale il difensore della
ricorrente informa che a seguito di provvedimento emesso dalla Corte d’Appello
di Napoli del 3 marzo 2014 è stata disposta la revoca della misura cautelare nei
confronti della sua assistita e che, inoltre, all’udienza del 7 aprile 2014, all’esito
del giudizio d’appello, la stessa è stata assolta per non aver commesso il fatto.
Dichiara, quindi, di rinunciare al ricorso per carenza d’interesse.
Il venir meno dell’efficacia della misura cautelare in conseguenza dei
provvedimenti emessi dal giudice di merito determina la carenza d’interesse
della ricorrente alla decisione.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, con esonero della ricorrente
dalle spese e dalla sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P. in ragione del carattere
sopravvenuto della circostanza determinante l’inammissibilità.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Non spese. Non Cassa
Ammende.
Così deciso in Roma 1’11-6-2014
Il Co sigliere Est.
Il Presidente
che conseguono sullo stato detentivo, non poteva sostenersi la mancanza