Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3482 del 12/11/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3482 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
BARABASCHI ROBERTO N. IL 20/08/1986
avverso la sentenza n. 2495/2011 TRIBUNALE di BRESCIA, del
25/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Do,
lette/ sgmité le conclusioni del PG Dott.

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GIUSEPPE GRASSO;
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Data Udienza: 12/11/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brescia con sentenza del 25/3/2014, applicò a
Barabaschi Roberto, imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e
comma 2-sexies del codice della str., la pena concordata dalle parti di mesi
due di arresto ed C. 800,00 di ammenda, sostituita con l’equivalente sanzione
alternativa del lavoro di pubblica utilità, oltre alle sanzioni amministrative
accessorie della confisca dell’autoveicolo e della sospensione della patente di

2. Il Procuratore Generale di Brescia propone ricorso per cassazione
lamentando duplice violazione di legge, in quanto il Tribunale aveva applicato
una pena pecuniaria inferiore al limite minimo edittale (C. 1.500,00 + 1/3 per
effetto dell’aggravante di cui al comma 2-sexies = C. 2.000,00 – la
diminuzione massima di cui all’ad. 444, cod. proc. pen. = C. 1.333,00);
nonché erroneamente ridotto di un terzo la durata della sospensione della
patente di guida, stante che la riduzione della sanzione amministrativa
accessoria, prevista dall’art. 222, cod. della str., è da ritenersi limitata al
patteggiamento per i reati di omicidio o lesioni colpose commessi in violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili.
Esatte le osservazioni del P.G. ricorrente, appare evidente che il Tribunale
ha applicato la pena pecuniaria dell’ammenda al di sotto del limite legale.
Del pari erronea risulta la riduzione di un terzo della durata della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto,
come condivisamente più volte affermato da questa Corte di cassazione (cfr.,
fra le tante, Sez. 4, n. 34222 dell’11/7/2012, Rv. n. 253533; Sez. 4, n. 7382
del 12/1/2012, Rv. 252390) la riduzione in parola spetta nel solo caso di
patteggiamento per il delitto di omicidio colposo stradale.

4. Ciò posto la sentenza gravata deve essere annullata in toto
essendo venuto meno il patto che la sorregge (Cass., Sez. IV, n. 18136 del
10$/2912, Rv. 253770; Sez. VI, n. 17198 del 18/4/2007, Rv. 236454) e gli
atti trasmessi per il prosieguo al Tribunale di Brescia.

P.Q.M.

guida per la durata di otto mesi.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma 12/11/2014.

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