Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3482 del 08/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3482 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIMODUGNO GIUSEPPE N. IL 27/12/1980
avverso la sentenza n. 2379/2002 CORTE APPELLO di BARI, del
17/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 08/10/2013

RG 13323/2013 DiAvlodugno Giuseppe

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce l’omesso accoglimento della richiesta di
rinvio per legittimo impedimento del difensore che aderiva all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere
Penali, nonché l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello.
Il primo motivo è manifestamente infondato. E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che l’istituto
dell’impedimento a comparire, previsto dall’art.420 ter c.p.p. per l’udienza preliminare, non è applicabile al rito camerale di

art.599 co.2 c.p.p.; e ciò anche ove si tratti di giudizio camerale a seguito d’appello della decisione resa all’esito del giudizio
abbreviato (v., tra le tante, Cass. Sez.V, sent.n. 36623/2010 Rv. 248435; Sez.IV, sent.n. 33392/2008 Rv. 240901; Sez.VI,
sent. n. 40542/2004 Rv. 230260; Sez.1, 2.10.2001, Riv.22004, la quale ha escluso che tale soluzione normativa dia luogo a
disparità di trattamento suscettibile di costituire violazione dell’art.3 Cost.; SU., sent. n. 7551/1998 Rv. 210795). E invero
nella menzionata udienza camerale la presenza delle parti è facoltativa e per il solo imputato è espressamente previsto,
dall’art. 599 c.p.p., comma 2, che, ove lo stesso abbia manifestato la volontà di essere presente e si trovi poi per legittimo
impedimento nell’impossibilità di comparire, l’udienza debba essere rinviata.
Dall’esclusione dell’applicabilità delle regole del legittimo impedimento discende che l’omesso rinvio dell’udienza
non determina alcuna nullità; del tutto irrilevante, poi, la circostanza che il difensore fosse presente in aula e avesse
manifestato il proprio diritto di aderire all’astensione dalle udienze, proprio in ragione della facoltatività della sua presenza.
Lo stesso difensore ha quindi concluso, chiedendo l’accoglimento dell’appello.
Il secondo motivo va considerato non specifico, non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza
di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa
non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi
dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive,
avendo la Corte espressamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto i motivi d’appello generici, riportandoli in sentenza
tra virgolette.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichia inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro 1000 favbre della Cassa delle ammende.
.10.2013

-40

!N

rA 1

appello, che sul punto resta disciplinato dall’art.127 c.p.p. (espressamente richiamato dall’art.599 col), e dallo stesso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA