Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34819 del 11/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 34819 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIAMMONA MARCO -RINUNCIA AL RICORSO- N. IL 04/12/1984
avverso l’ordinanza n. 2144/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
19/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
paesentite le conclusioni del PG Dott. Fftlive sco 11,4u Rc fACÒVWL. D
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Data Udienza: 11/06/2014

Ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza del 19/12/2013 il Tribunale di Catania, ritenuta la

sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari e la
inadeguatezza di altre misure, rigettava la richiesta di riesame proposta da
Giammona Marco avverso l’ordinanza emessa in data 18/11/2013 con la quale il
G.I.P. del Tribunale di Catania ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare
degli arresti domiciliari, in relazione ai reato p. e p. dall’art. 73 comma 1 d.P.R.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Giammona,
per mezzo del proprio difensore, sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Si osserva che il tenore della conversazione captata con il coindagato
Musumeci fa emergere meri profili indiziari non sostenuti dal requisito della
gravità, atteso che, se appare avvalorato l’unico episodio di acquisto dello
stupefacente dal Musumeci (il solo del resto contestato nell’ordinanza
custodiale), è invece assolutamente dubbia la successiva attività di cessione a
terzi della sostanza medesima.
Si rileva inoltre che l’indagato compare soltanto in due intercettazioni (in
data 20/4/2011 e 23/4/2011), di cui solo la prima a carattere indiziante,
sebbene le indagini si protraggano fino al 2012.
Si osserva ancora che, nella valutazione del dato probatorio, il Tribunale non
ha adeguatamente tenuto conto dell’attività lavorativa da sempre svolta dal
ricorrente, circostanza che avrebbe potuto escludere ogni finalità di spaccio,
valendo a dimostrare che egli trae i mezzi di sostentamento dal proprio lavoro e
inoltre a costituire plausibile chiave di lettura del significato di una delle frasi
intercettate nella quale si fa riferimento a crediti dallo stesso non ancora riscossi.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo attuale di
reiterazione dei reati della stessa specie.
Rileva che, alla stregua di quanto evidenziato anche nell’ordinanza
custodiale, la condotta dell’indagato deve ritenersi del tutto episodica e
connotata da mera occasionalità.
Rileva in subordine che il fatto, assolutamente episodico, avrebbe dovuto
essere sussunto nella previsione di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
2

309/90.

3. In data 6/6/2014 è pervenuta in cancelleria dichiarazione di rinuncia
all’impugnazione, ai sensi dell’art. 589 cod. proc. pen., sottoscritta dal difensore
e procuratore speciale del ricorrente, Avv. Sebastiano Massimo Brigandì.

Considerato in diritto

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per intervenuta rinuncia, ai sensi

proc. pen..
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 500,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso 1’11/06/2014

dell’art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione all’art. 589 cod.

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